Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

Normativa Nazionale   Normativa  Leggi









D.M. LL.PP.. 16/01/1996 n. B

- 6 6 7

-- 6 6

--- 6 Tabella 4b Edifici a 1 piano Edifici a 2 piano Edifici a 3 piano Edifici a 4 piano Edifici a 5 piano Area resistente ai vari piani (%) (zone con S=12) Piano I Piano II Piano III Piano IV Piano V 5 5 6 6 7

- 5 5 6 7

-- 5 5 6

--- 5 6

---- 5 Non sono da prendere in considerazione, ai fini del calcolo della percentuale di muratura resistente, i muri aventi rapporto altezza/lunghezza superiore a 3. Deve inoltre risultare, per ciascun piano di verifica: s = N/(0.50 A)< s m con il seguente significato dei simboli: N = carico verticale totale relativo al piano in esame; A = area totale, al netto delle aperture, dei muri resistenti al piano in esame; Tale verifica deve essere effettuata, di regola, per i muri del piano più basso dell'edificio nonchè per i muri di ogni piano per il quale si determini almeno una delle seguenti situazioni: - gli spessori di uno o più muri risultino minori dei corrispondenti spessori del piano inferiore; - l'incidenza delle aperture risulti superiore a quella relativa al piano inferiore; m) il sovraccarico non deve essere superiore a 4,00 KN/m² (400 kg/m²). Ove siano rispettate tutte le precedenti prescrizioni, la verifica rispetto alle azioni sismiche può essere omessa, ferma restando la necessità delle verifiche previste dagli appositi decreti ministeriali nei riguardi dei carichi verticali e delle azioni orizzontali dovute al vento, nonchè nei riguardi del terreno di fondazione. Qualora non tutte le precedenti prescrizioni siano rispettate l'edificio deve essere verificato secondo quanto disposto al punto C.9.5., ferma restando la necessità delle verifiche citate nel precedente comma e il rispetto delle prescrizioni indicate al punto C.5.1. C.5.3. EDIFICI IN MURATURA ARMATA. C.5.3.1. Oggetto e ambito di applicazione. Per muratura armata s'intende quella costituita da elementi resistenti artificiali semipieni tali da consentire la realizzazione di pareti murarie incorporanti apposite armature metalliche verticali e orizzontali. I blocchi devono essere collegati mediante malta di classe M2 -M1, che deve assicurare il riempimento sia dei giunti orizzontali sia dei giunti verticali. L'armatura deve essere disposta concentrata alle estremità verticali ed orizzontali dei pannelli murari, definiti nel successivo punto C.5.3.4. e diffusa nei pannelli secondo le indicazioni dei successivi punti C.5.3.3.2. e C.5.3.3.3. Nel caso in cui la muratura sia impiegata per la realizzazione di edifici per i quali sia da attribuire al coefficiente di protezione sismica I, di cui al successivo punto C.6.1.1., un valore maggiore di uno, detta armatura diffusa deve essere integrata dall'armatura diffusa definita nel successivo punto C.5.3.3.4. E' ammessa la realizzazione di edifici mediante muratura armata non conforme alle presenti norme purchè ne sia comprovata l'idoneità da una dichiarazione rilasciata dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, su conforme parere dello stesso Consiglio. La malta o il conglomerato di riempimento dei vani ove alloggiano le armature deve avere resistenza caratteristica cubica non inferiore a 15 N/mm² (150 Kg/cm²). C.5.3.2. Concezione strutturale dell'edificio. Ciascuna parete muraria realizzata con muratura armata, con o senza armatura diffusa, costituisce nel suo complesso una struttura forata in corrispondenza delle aperture, particolarmente resistente ad azioni ad essa complanari. Tutte le pareti murarie devono essere di regola efficacemente connesse da solai tali da costituire diaframmi rigidi; è ammissibile che alcuni degli orizzontamenti non costituiscano diaframma rigido, ma soltanto collegamento tra le pareti murarie opposte: in tal caso nell'analisi strutturale si deve non tenere conto della rigidezza di tali orizzontamenti. In ogni caso l'insieme strutturale risultante deve essere in grado di reagire alle azioni esterne orizzontali con un comportamento di tipo globale, al quale contribuisce soltanto la resistenza delle pareti nel loro piano. C.5.3.3. Dettagli costruttivi. Le barre di armatura devono essere esclusivamente del tipo ad aderenza migliorata. La disposizione dell'armatura deve essere studiata in modo da assicurarne la massima protezione nei confronti degli agenti corrosivi esterni; in ogni caso le distanze tra la superficie esterna di ciascuna barra e le superfici esterne del muro che la contiene devono essere non inferiori a cm 5. La conformazione degli elementi resistenti e la disposizione delle barre devono essere tali da permettere la realizzazione dello sfalsamento dei giunti verticali tra i blocchi, sia nel piano del muro che nel suo spessore. C.5.3.3.1. Armature in corrispondenza delle aperture. Lungo i bordi orizzontali delle aperture si deve disporre armatura la cui sezione trasversale complessiva deve essere quella richiesta dalle verifiche di sicurezza, e comunque non inferiore a cm² 3 per ciascun bordo. Tale armatura deve essere prolungata ai lati dell'apertura per almeno 60 diametri. Armature verticali. L'armatura verticale deve essere disposta in corrispondenza degli innesti, degli incroci e dei bordi liberi dei pannelli murari, così come definiti nel successivo punto C.5.3.4.; la sezione trasversale complessiva deve essere quella richiesta dall'analisi delle sollecitazioni, con un minimo di 4 cm² per estremità. Altra armatura verticale, di sezione uguale a quella disposta alle estremità, si deve disporre nel corpo delle pareti, in modo da non eccedere l'interasse di 5 metri. Tutte le armature verticali devono essere estese all'intera altezza del pannello murario; nel caso in cui si abbia continuità verticale tra più pannelli, le corrispondenti armature devono essere collegate tra loro con le modalità nel seguito precisate. Le armature che non proseguono oltre il cordolo devono essere a questo ancorate. Le armature verticali devono essere alloggiate in vani di forma tale che in ciascuno di essi risulti inscrivibile un cilindro di almeno 6 cm di diametro. Di detti vani deve essere assicurato l'efficace e completo riempimento con malta o conglomerato cementizi. Le sovrapposizioni devono garantire la continuità nella trasmissione degli sforzi di trazione, in modo che al crescere del carico lo snervamento dell'acciaio abbia luogo prima che venga meno il contenimento esercitato dagli elementi. In mancanza di dati sperimentali relativi agli elementi impiegati, o per fori in cui il diametro del cilindro inscrivibile sia superiore a 10 cm, le barre devono essere connesse per mezzo di idonei dispositivi meccanici, ovvero circondate da idonea staffatura per tutta la lunghezza della sovrapposizione, che deve essere assunta almeno pari a 60 diametri. C.5.3.3.3. Armature orizzontali. In corrispondenza dei solai vanno disposti cordoli in calcestruzzo armato, secondo quanto prescritto al punto C.5.1., lettera d). Nei cordoli deve essere alloggiata l'armatura concentrata alle estremità orizzontali dei pannelli, di cui al punto C.5.3.1., fatti salvi i minimi di cui al punto C.5.1., lettera d). Altra armatura orizzontale, che costituisce incatenamento, di sezione non inferiore a 4 cm², deve essere disposta nel corpo delle pareti, in modo da non eccedere l'interasse di m 4. Tale armatura deve essere alloggiata all'interno di vani di dimensioni tali da permetterne il completo ricoprimento con la stessa malta usata per la muratura. La lunghezza di sovrapposizione va assunta almeno pari a 60 diametri. Alle estremità dei muri le barre devono essere ripiegate nel muro ortogonale per una lunghezza pari ad almeno 30 diametri. Ulteriori armature orizzontali di diametro non inferiore a 5 mm devono essere disposte nel corpo della muratura a interassi non superiori a 60 cm, collegate mediante ripiegatura alle barre verticali presenti alle estremità del pannello murario. C.5.3.3.4. Armatura diffusa. Quando I>1 l'armatura di cui ai punti precedenti deve essere integrata, secondo quanto di seguito riportato, al fine di migliorare la duttilità della muratura. Detta armatura deve essere costituita da barre orizzontali e verticali, di sezione non inferiore a 0,2 cm² ciascuna, disposte nelle pareti murarie ad interassi non superiori al doppio dello spessore di ciascuna parete, e collegate mediante ripiegatura alle barre rispettivamente verticali e orizzontali presenti alle estremità del pannello murario. La sezione complessiva delle barre verticali non deve risultare inferiore allo 0,4 per mille del prodotto dello spessore della parete per la sua lunghezza; la sezione complessiva delle barre orizzontali non deve risultare inferiore allo 0,4 per mille del prodotto dello spessore della parete per la sua altezza. L'armatura diffusa orizzontale, se presente, s'intende sostitutiva di quella di cui all'ultimo comma del punto C.5.3.3.3. C.5.3.4. Elementi strutturali resistenti all'azione sismica. Si considerano, ai fini dell'analisi delle sollecitazioni, elementi strutturali resistenti all'azione sismica: -i pannelli murari, definiti come porzioni di muratura comprese tra due diaframmi orizzontali successivi e tra due aperture o intersezioni che le limitano lateralmente; - tutte le porzioni di muratura che connettono tra loro pareti verticali complanari. Non vanno considerati resistenti all'azione sismica, ma soltanto ai carichi verticali, i pannelli murari per i quali comunque il rapporto tra l'altezza compresa tra due diaframmi orizzontali e la lunghezza in pianta superi 4. In tali pannelli deve comunque essere disposta l'armatura minima prevista al punto C.5.3.3. Lo spessore netto delle pareti murarie resistenti all'azione sismica non deve essere inferiore al maggiore dei seguenti valori: - 1/14 dell'altezza compresa tra due diaframmi orizzontali; - cm 24. C.5.3.5. Analisi delle sollecitazioni sismiche e verifica degli elementi resistenti. C.5.3.6. Tensioni ammissibili. Per le armature si adottano le tensioni ammissibili previste, per le varie classi di acciaio, dalle vigenti norme sulle costruzioni di conglomerato cementizio armato. Per le verifiche tensionali della muratura sotto le azioni sismiche, si adottano le tensioni ammissibili previste dalle vigenti norme sugli edifici in muratura, moltiplicate per il coefficiente 2. C.5.4. STRUTTURE MISTE. Nell'ambito delle costruzioni in muratura è consentito utilizzare strutture di diversa tecnologia per sopportare i carichi verticali, purchè l'azione sismica sia integralmente affidata alla parte di muratura, per la quale risultino rispettate le prescrizioni di cui ai punti precedenti. Particolare attenzione deve essere posta ai collegamenti fra elementi di tecnologia diversa, alla compatibilità delle deformazioni conseguenti alle diverse deformabilità ed alla trasmissione dei carichi verticali. E' consentito realizzare edifici costituiti da struttura muraria nella parte inferiore e sormontati da un piano con struttura in cemento armato o acciaio, a condizione che: - i limiti all'altezza degli edifici, previsti al punto C.2. per le strutture in muratura, si intendono comprensivi delle parti in muratura e di quelle in cemento armato o in acciaio; - la parte superiore in cemento armato o in acciaio sia ancorata al cordolo di coronamento della parte muraria e risulti verificata unitamente alla base in muratura, con i criteri di cui al punto C.6., per una forza sismica incrementata del 50%. C.6. Edifici con strutture intelaiate. C.6.0. SIMBOLOGIA. D,B = massime dimensioni della pianta dell'edificio, con D = B, nelle direzioni, ortogonali fra loro, delle azioni sismiche orizzontali; Gi = somma del peso proprio del piano i-esimo dell'edificio e del sovraccarico permanente su di esso gravante; Qi = massimo sovraccarico accidentale al piano i-esimo previsto nel calcolo statico di esercizio; s = coefficiente di riduzione del sovraccarico; Wi = Gi +s • Qi = "peso" da considerare per la valutazione delle azioni sismiche; N = numero di piani dell'edificio; N W = S Wi = "peso" totale dell'edificio; i=1 Fi = forza sismica; ; C = (S-2)/100 = coefficiente di intensità sismica; S = grado di sismicità; R = coefficiente di risposta; ¯ = coefficiente di fondazione; ß = coefficiente di struttura; .i = coefficiente di distribuzione delle azioni sismiche. C.6.1. ANALISI STATICA. L'analisi statica consiste nel simulare le azioni sismiche con forze statiche proporzionali ai pesi Wi innanzi definiti: il coefficiente di proporzionalità (coefficiente sismico) si indica con il simbolo K e si distinguono nel seguito un coefficiente per le azioni sismiche orizzontali Kh ed un coefficiente per le azioni sismiche verticali Kv. C.6.1.1. Azioni orizzontali. Le azioni sismiche orizzontali si schematizzano attraverso l'introduzione di due sistemi di forze orizzontali agenti non contemporaneamente secondo due direzione ortogonali. Le forze alle diverse quote devono essere applicate in corrispondenza dei baricentri dei "pesi" i quali generalmente possono essere riportati alle quote dei solai. La forza orizzontale Fi alla generica quota, secondo una prefissata direzione, si ottiene dalla relazione: Fi = Khi • Wi essendo: Khi = C • R • e • ß • .i • I e Wi = Gi + s • Qi I valori del coefficiente s sono riportati nella tabella 5 in funzione della destinazione dell'opera; i valori del coefficiente .i sono riportati più avanti. Qualora i locali di uno stesso piano siano adibiti a funzioni diverse, se ne deve tener conto applicando ai sovraccarichi accidentali del piano valori di s differenziati. Tabella 5 Locale Coefficiente Locali d'abitazione, uffici non aperti al pubblico, alberghi, coperture, balconi Locali suscettibili di affollamento (uffici aperti al pubblico, ristoranti, caffè, banche, aule scolastiche, caserme, ospedali ecc.) Locali suscettibili di grande affollamento (sale per convegni o spettacoli, chiese, tribune, negozi, archivi, biblioteche, depositi, magazzini, laboratori, officine, rimesse, parcheggi, contenitori, scale, ecc.) 0,33 0,50 1,00 I valori dei parametri che intervengono nella definizione del coefficiente sismico Khi sono specificati in appresso. Coefficiente di protezione sismica I. Per le opere la cui resistenza al sisma è di importanza primaria per le necessità della protezione civile, per il coefficiente di protezione sismica si assume I = 1,4. Per le opere che presentano un particolare rischio per le loro caratteristiche d'uso, si assume I = 1,2. Per le opere che non rientrano nelle categorie precedenti, si assume I = 1,0. Coefficiente di fondazione e. Si assume di regola I = 1. In presenza di stratigrafie caratterizzate da depositi alluvionali di spessore variabile da 5 a 20 metri, soprastanti terreni coesivi o litoidi con caratteristiche meccaniche significativamente superiori, si assumerà per il coefficiente I il valore 1,3. Come indicato al punto B.5., il coefficiente di risposta R dipende dal periodo fondamentale di vibrazione T0 relativamente alla direzione considerata. Si deve porre: per T0 > 0,8 secondi R = 0,862 / T02/3 per T0 = 0,8 secondi R = 1,0 Il periodo T0 da utilizzarsi per la valutazione di R deve calcolarsi con riferimento alla sola struttura resistente attraverso adeguate analisi dinamiche che tengano conto della struttura nel suo complesso. Nel caso in cui tale valutazione non venga eseguita si dovrà assumere R = 1. Per le costruzioni dotate di un periodo proprio T0>1,4 secondi nonchè per le costruzioni di configurazione irregolare deve comunque essere eseguita un'analisi dinamica secondo quanto precisato nel punto C.6.2. Per costruzioni irregolari si intendono configurazioni che presentino, in modo significativo, variazioni della disposizione planimetrica lungo l'altezza o della disposizione altimetrica lungo la pianta, ovvero disuniformità nella distribuzione planimetrica o altimetrica delle rigidezze o delle masse o, infine, scostamenti planimetrici o altimetrici tra centro di massa e centro di rigidezza di un qualsiasi piano. Allo scopo di controllare se il periodo fondamentale di vibrazione T0 superi o meno il limite di 1,4 secondi innanzi indicato, per le strutture intelaiate può essere impiegata la formula: T0 = 0,1 • H / vB [H e B in metri; T0 in secondi] Coefficiente di distribuzione .i. Al piano iesimo, si assume per esso l'espressione: N N .i = hi • ( S Wj) / ( S Wj hj) j=1 j=1 essendo hi la quota del piano i-esimo rispetto allo spiccato delle fondazioni. Quando sull'edificio insistono opere complementari quali torri, antenne, serbatoi, ecc., il loro peso ai fini del calcolo di .i può essere considerato conglobato a quello dell'impalcato sul quale esse gravano. Per la verifica dell'edificio, inoltre, dovrà considerarsi il momento di trasporto fra il baricentro delle dette opere complementari e l'impalcato su cui insistono. Il calcolo locale delle sollecitazioni nelle opere complementari di cui sopra deve essere peraltro effettuato considerando un coefficiente Kh uguale a quello del piano su cui gravano. Coefficiente di struttura ß. Si assume di regola pari ad 1; nel caso in cui nella struttura dell'edificio vi siano telai ed elementi irrigidenti verticali e su questi ultimi prevalentemente si distribuiscano le azioni orizzontali, si assume: ß = 1,2 C.6.1.2. Ripartizione delle forze orizzontali. La ripartizione delle forze orizzontali fra le diverse strutture dell'edificio deve essere effettuata a ciascun livello in proporzione alle rispettive rigidezze. Nel caso di eccentricità fra il baricentro delle rigidezze e quello delle masse si dovrà considerare l'effetto delle coppie torcenti. Qualdo il rapporto fra i lati D/B è maggiore di 2,5, anche in assenza di eccentricità, dovrà considerarsi al piano i- esimo una coppia torcente provocata dalle forze orizzontali agenti ai piani sovrastanti non minore di: N Mti min = lD S Fj j=i essendo i valori minimi l riportati nella tabella 6. Tabella 6 2,53,5 .=0,03+0,02 • (D/B - 2,5) . =0,05 La ripartizione delle forze sismiche al piano fra gli elementi verticali resistenti può in generale essere eseguita facendo l'ipotesi che i solai siano infinitamente rigidi nei confronti di azioni ad essi complanari. Tale ipotesi deve comunque essere adeguatamente giustificata. Azioni verticali. Le azioni sismiche verticali non vengono di norma considerate, ad esclusione dei seguenti casi: a) membrature orizzontali con luci superiori a 20 m; b) strutture di tipo spingente; c) sbalzi. Nei casi di cui ai punti a) e b) le strutture devono calcolarsi prevedendo un coefficiente sismico verticale Kv, pari a ±0,2. Per gli sbalzi si deve considerare un coefficiente sismico verticale Kv = ±0,4. Il coefficiente Kv in ogni caso deve essere moltiplicato per I. C.6.2. ANALISI DINAMICA. Per strutture dotate di periodo proprio T0>1,4 secondi e, comunque, per tutti i casi indicati al punto C.6.1.1. deve essere eseguita l'analisi dinamica con le modalità prescritte in B.6. adottando come spettro di risposta, in termini di accelerazione orizzontale, l'espressione a/g = C • R • e • ß • I Il calcolo delle azioni sismiche verticali nei casi indicati al punto C.6.1.3. non richiede un'analisi dinamica e possono quindi applicarsi i coefficienti convenzionali ivi indicati. In alternativa è possibile eseguire l'analisi dinamica per azioni verticali utilizzando lo spettro di risposta dell'azione orizzontale moltiplicato per 2 per i casi a) e b) e per 4 per il caso c) di cui al punto C.6.1.3. C.6.3. VERIFICHE. Per quanto concerne la verifica delle tensioni e delle sollecitazioni vale quanto prescritto nei punti B.7. e B.8. In particolare le sollecitazioni a provocate dal sisma si devono combinare con quelle ap o ap' provocate dalle altre azioni esterne secondo la relazione ap ± a per le verifiche alle tensioni ammissibili, e ap' ±.E a per le verifiche allo stato limite ultimo. Qualora si siano calcolate le sollecitazioni av, provocate dalle azioni sismiche verticali, la determinazione delle sollecitazioni complessivamente provocate dal sisma si dovrà eseguire mediante la relazione a = vah²+ av² indicando con ah le sollecitazioni provocate dalle azioni sismiche orizzontali. Al fine di eliminare o comunque limitare fortemente i danni agli elementi non strutturali e agli impianti, per i terremoti di medio - bassa intensità, deve essere verificato che, in presenza degli spostamenti relativi µt tra un piano e il successivo, valutati mediante l'espressione: .t = (.p ± ..d)/x dove i simboli si interpretano come in B.9., gli elementi non strutturali e gli impianti fissi non subiscano danni tali da impedire la funzionalità dell'edificio. Nel calcolo di .t si tiene conto, ove richiesto, anche degli effetti delle azioni sismiche verticali, assumendo un valore di .d pari a: .d = v.h² + .v² in cui: .h = è lo spostamento relativo tra i piani successivi prodotto dalle azioni sismiche orizzontali; .v = è lo spostamento relativo tra i piani successivi prodotto dalle azioni sismiche verticali. In mancanza di una specifica valutazione degli effetti del sisma sugli impianti e sugli elementi non strutturali, indicando con h l'altezza d'interpiano, le verifiche di stabilità di cui al punto B.9. possono ritenersi soddisfatte se: .t = 0,002 h in presenza di elementi non strutturali in materiale fragile (laterizi o simili) aderenti alla struttura; .t = 0,004 h in presenza di elementi non strutturali realizzati in modo da non interferire con la deformazione della struttura. Non si richiede invece il calcolo delle deformazioni e degli spostamenti per terremoti di forte intensità a meno che la loro valutazione non sia essenziale per controllare il funzionamento di particolari dispositivi di vincolo e di collegamento. In tal caso, indicando con µt tali spostamenti, si ha: .t = (.p ± 9 • v.h²+.v²)/x con: .h e .v valutati con le combinazioni delle azioni specificate in B.8. ELEMENTI DIORI E PANNELLI ESTERNI. I pannelli divisori interni, se hanno altezza superiore a 4 m e sviluppano una superficie superiore a 20 m², debbono essere collegati alla struttura superiore e inferiore mediante nervature verticali, disposte ad interasse non superiore a 3 metri, ovvero dotati di provvedimenti alternativi che ne garantiscano la stabilità con riferimento a quanto indicato al punto B.9 e C.6.3. Analogo collegamento è prescritto per i pannelli di tamponatura esterni sia quando abbiano altezza superiore a 3,5 m sia quando sviluppano una superficie superiore a 15 metri quadrati. Le eventuali aperture in detti pannelli, in edifici da realizzare in zone con grado di sismicità S>9, devono essere delimitate da un'intelaiatura della quale alcuni elementi devono essere prolungati fino a collegarsi con la struttura portante. Per i pannelli di tamponatura esterna prefabbricati di qualsiasi dimensione, si devono prevedere gli accorgimenti necessari per evitare che essi possano distaccarsi totalmente dalla struttura che li sostiene. C.6.5. FONDAZIONI. Valgono, per le fondazioni, le prescrizioni riportate nei punti A.2 e B.10. C.7. Edifici con struttura a pannelli portanti. C.7.0. I sistemi costruttivi di cui alla lettera c) del precedente punto C.1. devono essere realizzati in osservanza di quanto stabilito dalle disposizioni vigenti e la loro idoneità deve essere comprovata da una dichiarazione rilasciata dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici su conforme parere dello stesso Consiglio. Nel caso di pannelli costituiti da conglomerato cementizio armato o parzialmente armato costruito in opera, la certificazione di idoneità deve essere rilasciata esclusivamente se costituiscono un sistema, intendendosi per tale la realizzazione di particolari costruttivi essenziali con carattere ripetitivo. C.7.1. Lo schema strutturale dell'edificio deve contenere pareti di irrigidimento secondo due direzioni orizzontali ortogonali. C.7.2. I procedimenti di verifica sismica vengono di norma eseguiti con le modalità previste nel punto C.6. Le azioni orizzontali devono essere valutate e distribuite come indicato al punto C.6.1.1. assegnando al coefficiente di struttura il valore ß = 1,4 e al coefficiente di risposta il valore R = 1. C.8. Edifici con struttura in legno. Le costole montanti e le altre parti costituenti l'organismo statico degli edifici in legno devono essere di un solo pezzo oppure collegate in modo da non avere indebolimenti in corrispondenza delle giunzioni. C.9. Interventi sugli edifici esistenti. C.9.0. Gli interventi di adeguamento o di miglioramento di seguito definiti possono essere eseguiti senza l'obbligo del rispetto di quanto stabilito ai punti precedenti delle presenti norme, relativi alle nuove costruzioni. Gli interventi comprendono le riparazioni dei danni prodotti da eventi sismici. C.9.1. DEFINIZIONI. C.9.1.1. Intervento di adeguamento. Si definisce intervento di adeguamento l'esecuzione di un complesso di opere sufficienti per rendere l'edificio atto a resistere alle azioni sismiche definite ai punti C.9.5.3., C.9.6.3. e C.9.7.3. E' fatto obbligo di procedere all'adeguamento a chiunque intenda: a) sopraelevare o ampliare l'edificio. Si intende per ampliamento la sopraelevazione di parti dell'edificio di altezza inferiore a quella massima dell'edificio stesso. In tal caso non sussiste obbligo del rispetto delle prescrizioni di cui al punto C.3.; b) apportare variazioni di destinazione che comportino, nelle strutture interessate dall'intervento, incrementi dei carichi originari (permanenti e accidentali) superiori al 20%; c) effettuare interventi strutturali rivolti a trasformare l'edificio mediante un insieme sistematico di opere che portino ad un organismo edilizio diverso dal precedente; d) effettuare interventi strutturali rivolti ad eseguire opere e modifiche per innovare e sostituire parti strutturali dell'edificio, allorchè detti interventi implichino sostanziali alterazioni del comportamento globale dell'edificio stesso. Le sopraelevazioni, nonchè gli interventi che comportano un aumento del numero dei piani, sono ammissibili esclusivamente ove siano compatibili con le larghezze delle strade su cui prospettano; è altresì ammissibile una variazione di altezza, senza il rispetto delle norme di cui ai punti C.2. e C.3. qua- C.9.1.2. Intervento di miglioramento. Si definisce intervento di miglioramento l'esecuzione di una o più opere riguardanti i singoli elementi strutturali dell'edificio con lo scopo di conseguire un maggior grado di sicurezza senza, peraltro, modificarne in maniera sostanziale il comportamento globale. E' fatto obbligo di eseguire interventi di miglioramento a chiunque intenda effettuare interventi locali volti a rinnovare o sostituire elementi strutturali dell'edificio. Tale tipologia d'intervento si applica, in particolare, al caso degli edifici di carattere monumentale, di cui all'art. 16 della legge 2-2-1974, n. 64, in quanto compatibile con le esigenze di tutela e di conservazione del bene culturale. C.9.2. PROGETTO ESECUTIVO. C.9.2.1. Progetto esecutivo degli interventi di adeguamento. Gli interventi di adeguamento antisismico di un edificio devono essere eseguiti sulla base di un progetto esecutivo firmato, ai sensi della legge 2-21974, n. 64, art. 17 da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze. Il progetto deve essere completo ed esauriente per planimetria, piante, sezioni, particolari esecutivi, relazione tecnica, relazione sulle fondazioni e fascicolo dei calcoli per la verifica sismica. In particolare la relazione tecnica deve riferirsi anche a quanto indicato nei successivi punti C.9.2.3. e C.9.2.4. In ogni caso i disegni di progetto devono contenere le necessarie informazioni atte a definire le modalità di realizzazione degli interventi nonchè, ogni qualvolta occorra, la descrizione e la rappresentazione grafica delle fasi di esecuzione con le relative prescrizioni specifiche. Nel caso in cui sia prescritto l'adeguamento ai sensi del precedente punto C.9.1.1., e viceversa, in relazione allo stato di fatto dell'edificio e sulla base degli accertamenti e delle verifiche eseguite, risulti che non occorrono provvedimenti di adeguamento, deve essere ugualmente presentata, ai sensi del citato Art. 17 della legge 2-2-1974, n. 64, la documentazione tecnica sopra indicata riferita al fabbricato esistente. La verifica sismica è tassativa per gli edifici con struttura in cemento armato, metallica ed a pannelli portanti. Essa può essere omessa e sostituita da una specifica ed adeguata relazione tecnica per gli edifici in muratura ordinaria che allo stato di fatto o dopo l'avvenuta esecuzione delle opere di rinforzo eventualmente progettate, posseggano i requisiti costruttivi di cui ai punti C.5.1. e C.5.2. Se gli edifici in muratura ordinaria non hanno i requisiti citati, la verifica sismica è obbligatoria. Nelle verifiche sismiche, per gli interventi di adeguamento, si terrà conto dei coefficienti di protezione sismica I definiti nei punti precedenti. C.9.2.2. Progetto esecutivo degli interventi di miglioramento. Nel caso di interventi di miglioramento il progetto deve contenere la documentazione prescritta per gli interventi di adeguamento limitatamente alle opere interessate. Nella relazione tecnica deve essere dimostrato che gli interventi progettati non producano sostanziali modifiche nel comportamento strutturale globale dell'edificio. C.9.2.3. Operazioni progettuali. Il progetto di un intervento su di un edificio è basato sulle seguenti operazioni:

 

Pagina 3/5 - pagine: [1] [2] [3] [4] [5]

 



Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact

2008-2011© Valid CSS! Valid HTML 4.01 Transitional